I DIRITTI DEI SOGGETTI SEGNALATI IN CENTRALE RISCHI BANCA D'ITALIA
Partiamo dal citare il più elementare dei diritti: la possibilità di accedere alla propria Centrale Rischi Banca d'Italia sia mediante richiesta alla nostra banca, sia direttamente presso Banca d'Italia (vedi confronto fra due esempi di Centrale Rischi Banca d'Italia uno ottenuto presso la propria banca e quello ricevuto da Banca d'Italia). E' un nostro diritto, è gratuito e se la si richiede in banca è fornita immediatamente (in Banca d'Italia la procedura è un po' più lenta ma se si fa tutto bene la si ottiene in circa una settimana).
Il diritto ad essere informato: alcune segnalazioni (le più gravi, per esempio la sofferenza) devono essere precedute da un avviso da parte della banca. Tale principio è stato rafforzato anche dal tredicesimo e poi dal quattordicesimo aggiornamento della Circolare Banca d'Italia n°139 che regola la Centrale Rischi. Da notare che non si tratta di una richiesta di autorizzazione a segnalare, ma di un avviso che ciò avverrà (come precisato nella pagina dedicata al 14° aggiornamento l'obbligo di informativa vale anche nel caso di segnalazioni di credito ristrutturato oppure di insoluto / sconfino continuato maggiore di 90 - 180 giorni).
Il diritto di vedersi consegnare l'informativa della Centrale Rischi, direttamente dall'intermediario che a fronte di negatività nella stessa abbia rifiutato un affidamento...di fatto la banca deve informare che la domanda di affidamento è stata respinta per via della CR e della stessa consegnarne una copia.
Il diritto di contestare eventuali segnalazioni: questo lo si può fare sia direttamente al soggetto segnalante, sia mandando un esposto a Banca d'Italia, sia in maniera stragiudiziale attraverso organismi predisposti (Garante Privacy, Arbitro Bancario Finanziario), sia in maniera giudiziale con ricorso (anche d'urgenza) al Magistrato.
Il diritto, in caso di "giudizio" pendente, di vedersi segnalare comunque ma con la nota di "RAPPORTO CONTESTATO" (nuove direttive introdotte dal tredicesimo aggiornamento della Circolare 139 di Banca d'Italia)
Il diritto di vedersi rettificare le errate segnalazioni immediatamente dopo il pronunciamento favorevole dell'autorità interpellata/intervenuta (Giudice, Garante Privacy, Arbitro Bancario,Banca d'Italia).
Il diritto di vedersi rettificare errate segnalazioni di sofferenza-credito ristrutturato-sofferenze passate a perdita nell'arco di massimo 3 giorni dal riconoscimento dell'errata segnalazione (si parla dei casi dove la banca se ne accorge autonomamente o sollecitata dal cliente senza l'intervento di organi esterni).
Il diritto di vedersi rettificare errate, ma non gravi, segnalazioni entro e non oltre il primo invio di flussi a Banca d'Italia (si parla sempre dei casi dove la banca se ne accorge autonomamente o sollecitata dal cliente senza l'intervento di organi esterni).